Ampelos
Statuto

Statuto

 

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI
È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un’associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE AMPELOS A.P.S.” (d’ora in avanti Associazione).

Art. 2 – SEDE E DURATA
1. L’Associazione ha sede legale nel comune di Zoagli (GE). L’Associazione potrà istituire, con delibera dell’Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede associativa nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio direttivo dell’associazione,
2. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITA E ATTIVITÀ
1. L’Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, del loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale [individuate nell’art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore], aventi in oggetto:
a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
d. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento ad enti del Terzo settore.

A titolo esemplificativo, ma non esauriente, e nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore, le azioni potranno concretizzarsi nel:
– svolgere attività di promozione culturale e sociale nei confronti degli associati e di terzi, nei settori dell’agricoltura. della conduzione biologica, biodinamica, omeopatica in vigna, della comunicazione e promozione della cultura della viticoltura e del vino, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
– promuovere la cultura della viticultura italiana e straniera, dell’abbinamento cibo-vino, comunicare il vino, il lavoro dei produttori e farlo conoscere anche tramite i social networks, siti e/o blog sul world wide web;
– offrire la possibilità di fare esperienze e visite sul campo e di interagire con i produttori;
– proporre la sperimentazione delle colture biologiche, biodinamiche, omeopatiche in vigna, per la salvaguardia dell’ambiente e promuovere il recupero dei territori vocati alla coltivazione della vite;
– organizzare eventi, convegni, esposizioni, serate divulgative, nel suo più ampio significato svolgendo propaganda, organizzando e ponendo in essere tutte quelle attività che possono essere utili e proficue per la diffusione della conoscenza e della pratica della viticultura e del vino nel suo più ampio significato, in tutte le sue forme;
– promuovere. proporre, favorire e partecipare a qualsiasi evento e/o iniziativa, pubblica e/o privata, direttamente e/o in collaborazione con altre APS, Enti Pubblici e Privati, in tutti i campi comunque riguardanti le dinamiche minorili, dal concepimento al raggiungimento della maggiore età;
– gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti e bevande che diventi punto d’incontro e luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell’associazione, curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto e/o consentivo dalla legislazione vigente in Italia;
– organizzare e gestire corsi, concorsi, gare, manifestazioni, stage, esibizioni musicali, iniziative di carattere culturale, storico, ricreativo e ludico sotto forma di corsi, workshop, eventi, il tutto aperto anche ai non soci se del caso e ricorrendone i presupposti di legge;
– svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, mediante la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, materiale audiovisivo, giornali e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la divulgazione delle attività associative svolte;
– proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali comuni, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale della formazione permanente e del lavoro di rete;
– ingaggiare, assumere e/o scritturare conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
– aderire e/o collaborare con Enti e/o organismi e/o consorzi e/o movimenti, nazionali ed internazionali, pubblici e/o privati, che perseguano scopi affini o analoghi al proprio;
– effettuare attività commerciale, accessoria o comunque secondo legge;
– svolgere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

2. L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto e che saranno individuate dal Consiglio direttivo. Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
3. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.
L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 – SOCI
1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano e accettino il presente Statuto. Posso essere associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 – REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto e intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un’apposita domanda, al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti e alle delibere adottate dagli Organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto. Il socio minorenne, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto a essere candidato a una carica elettiva della Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.
2. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale.
5. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
6. Le modalità di iscrizione e di rinnovo all’associazione sono riportate nell’apposito Regolamento interno.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI
1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti interni, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché
– se maggiorenne – ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
2. I soci minorenni non hanno diritto di eleggibilità e, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso, l’esercizio del loro diritto di voto deve ritenersi attribuito, ex tege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi, come riportato nel comma 1 del precedente art. 5.
3. I soci hanno diritto a esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c., con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti

libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI
1. I soci sono tenuti a:
– osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
– sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
– versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo, in funzione dei programmi di attività, entro il 31 marzo di ciascun anno, come riportato nell’apposito Regolamento interno.
2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. SANZIONI
1. La qualifica di socio si perde per:
a. recesso.
b. esclusione (per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione).
c. morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione):
a. il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione,
b. l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunqu{ natura, anche morale, all’Associazione.
4. In tali casi, il Consiglio direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
– richiamo scritto;
– inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore a un anno;
– inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione.
4. Il Consiglio direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 1O giorni, al Consiglio direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
5. All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell’Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
6. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 12 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre dell’anno successivo all’ultimo rinnovo, il socio moroso resta “sospeso” nei suoi diritti statutari e nelle eventuali cariche sociali e non può votare, né essere eletto.
7. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
8. Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

Art. 9 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in

ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 11 – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 12 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro. In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
4. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del CTS e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA
È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio direttivo, organo di amministrazione;
c. il Presidente;
d. l’Organo di controllo, laddove eletto;
e. il Revisore dei conti, laddove eletto.

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono e può essere ordinaria o straordinaria. È convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico- finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritengo opportuno, ovvero quando sia fatta richiesta da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento delle quote associative.
2. L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
3. L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. Possono intervenire in Assemblea (ordinaria e straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio direttivo con avviso pubblicato sul sito internet della associazione e comunicato via telefax o posta elettronica o altra modalità telematica (sms, WhatsApp, Facebook, Twitter, ecc.) almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
6. Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio direttivo presso la sede dell’Associazione.

Art. 16 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
In sede ordinaria:
a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c. approva il bilancio;
d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

In sede straordinaria:
e. delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è composto da 7 {sette) membri eletti dall’Assemblea fra i soci.
2. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 {due terzi) dei soci aventi diritto.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea dei Soci chiamata a eleggere i componenti del Consiglio direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali e successivamente ratificata dall’Assemblea dei soci.
3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
4. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, !’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
6. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti ìn carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci, perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Art. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, a mezzo lettera, email o fax o altra modalità telematica (sms, WhatsApp, Facebook, Twitter, ecc.) da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
2. Il Consiglio direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti il Consiglio direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
2. Nello specifico:
– elegge tra i propri componenti il Presidente;
– elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;- elegge tra i propri componenti il Segretario-Tesoriere;
– attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione:
– cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
– predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
– individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
– predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
– predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
– conferisce procure generali e speciali;
– assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
– propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
– riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
– ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
– delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 21 – PRESIDENTE
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. Dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente in tutte le funzioni attribuitegli.

Art. 22 – SEGRETARIO-TESORIERE
1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nella sua qualità di tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza dì Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea dei Soci.
3. Per facilitarne l’operato, il Consiglio direttivo può deliberare di non assegnare l’incarico di Segretario-Tesoriere a una sola persona, ma di suddividerne i compiti tra due membri del direttivo.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO
Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 24 – REVISORE DEI CONTI
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 25 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita, ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 27 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Art. 28 – NORME TRANSITORIE
1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
2. Resta inteso che:
– le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno

effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
– le clausole del presente Statuto e incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e al comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci.

Zoagli, 28 dicembre 2022

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